Vai al contenuto della pagina

Stagione venatoria 2018/2019: misure di contrasto alla Peste suina africana.

I cacciatori interessati ad esercitare la caccia grossa in deroga nella zona infetta per il selvatico devono trasmettere apposita richiesta al Servizio Veterinario della ASSL competente per territorio, entro il 31 agosto.

Fanno parte delle zona infetta del selvatico i seguenti Comuni:
ASSL SASSARI
Anela, Ardara, Benetutti, Bono, Bonorva, Bottidda, Bultei, Bulzi, Burgos, Cargeghe, Castelsardo, Chiaramonti, Codrongianos, Erula, Esporlatu, Florinas, Illorai, Ittireddu, Laerru, Martis, Mores Muros, Nughedu San Nicolo', Nule, Nulvi, Osilo, Ossi, Ozieri, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Santa Maria Coghinas, Sedini, Sennori, Tergu, Torralba, Tula, Valledoria.
ASSL OLBIA
Ala' Dei Sardi, Berchidda, Budduso', Budoni, Loiri Porto San Paolo, Monti, Oschiri, Padru, San Teodoro, Olbia.
ASSL CAGLIARI
Esterzili, Isili, Nurri, Sadali, Seulo, Villanova Tulo.
ASSL NUORO
Atzara, Nuoro, Aritzo, Belvi,Bitti, Bolotana, Bortigali, Desulo, Dorgali, Fonni, Gadoni, Galtelli, Irgoli, Lei, Loculi, Lode', Lula, Mamoiada, Meana Sardo, Oliena, Onanì, Onifai, Orgosolo, Orosei, Orune, Osidda, Posada, Silanus, Siniscola, Tonara, Tiana, Torpè, Austis, Gavoi, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orotelli, Ottana, Ovodda, Sarule, Sorgono, Teti, Lodine, Perdasdefogu.
ASSL LANUSEI
Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Seui, Talana, Tortoli', Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.

Anche quest'anno, ai fini di una semplificazione delle procedure, è consentito anche il rinnovo dell’autorizzazione rilasciata nell’annata precedente purché non siano mutati i requisiti fondamentali, come precisato all’art. 5.1.4 della suddetta Determina n.9/2017.
Gli unici elementi che possono mutare, senza che ciò pregiudichi il rinnovo, sono i componenti della compagnia che devono essere, se diversi, indicati nell’elenco di cui all’Allegato 3 che è stato integrato dalla Det. n.13/2018 con aggiunta della data di scadenza del porto d’armi che deve essere obbligatoriamente indicata all’atto della domanda.

Scadenza prentazione richieste di autorizzazione
Le istanze per ottenere una nuova autorizzazione o il rinnovo di una precedente, devono essere inoltrate improrogabilmente entro il 31 agosto di quest'anno, al Servizio Veterinario di Sanità Animale competente per territorio che le trasmette all'Ispettorato del Corpo forestale competente per territorio per il parere di competenza.

Il cacciatore referente e il sostituto delegato, in caso di sostituzione, per l’esercizio della caccia al cinghiale garantiscono il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento per ciò che attiene la zona infetta, in particolare:
a. su tutti i cinghiali abbattuti deve essere effettuato un campione di siero, di milza e di diaframma e la compilazione dlla scheda di invio campioni per le opportune indagini di laboratorio:
b. sino all’esito delle analisi, la custodia della/e carcassa/e del/dei cinghiale/i abbattuto/i e delle altre parti che non siano state già distrutte con metodi in grado di disattivare il virus. Le mezzene dei cinghiali abbattuti non possono essere sezionate fino all’arrivo dell’esito degli esami sierologici, favorevole al consumo.

Le mezzene devono essere appositamente contrassegnate con marche auricolari inamovibili, individualmente identificate (la marca auricolare va apposta su ciascun padiglione auricolare del cinghiale immediatamente dopo il suo arrivo nel locale di cui l’art. 5.1.2, lett. b).

In deroga alla modalità sopra descritta, i Servizi veterinari possono autorizzare, verificate le condizioni di cui all’art. 5.1.2, altre modalità compatibili di conservazione.

Nei macroareali non infetti da PSA i cacciatori, comunque organizzati, individuano e comunicano, improrogabilmente entro il 30 settembre di ogni anno, ai Servizi di sanità animale che trasmettono all'Ispettorato del Corpo forestale competente per territorio e all’Agenzia Laore, che ne detengono apposito elenco, l’Allegato 2 che contiene le indicazioni di cui all’articolo 3, comma 2 al suddetto Provvedimento n.9/13 e l’integrazione relativa alla data di scadenza del porto d’armi.

Nei macroareali non infetti da PSA, i cacciatori procedono al prelievo di un campione di diaframma su tutti gli animali abbattuti al fine della ricerca della Trichinella (si rammentano le disposizioni di cui al Decreto dell’Assessore Igiene e Sanità n. 31 del 14/10/2013, dove è fatto obbligo di sottoporre sistematicamente a campionamento le carcasse dei cinghiali) e di un campione di siero dei cinghiali abbattuti per l’esame sierologico per la PSA.


SCARICA I DOCUMENTI

Allegato 1A mappa zona infetta.pdf
Allegato 1B elenco Comuni zona infetta.pdf
Allegato 2 scheda comunicazione cacciatori zona non infetta.pdf
Allegato 3 scheda comunicazione cacciatori zona infetta.pdf
FAC SIMILE domanda richiesta caccia in deroga 2017
FAC SIMILE domanda rinnovo autorizzazione caccia in deroga 2017
procedura autorizzazione caccia in deroga.pdf
scheda invio campioni sanitari.pdf


Attività venatoria ATS Sardegna
La Regione Sardegna ha istituito con Deliberazione della Giunta regionale n. 47/3 del 25.11.2014 l’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste Suina Africana (UdP), il cui nucleo operativo è costituito da rappresentanti della Presidenza della Regione e degli Assessorati dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale, o suo delegato, della Difesa dell’Ambiente, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e dell’Ente Foreste.
L’Unità di Progetto Regionale ha approvato con determinazione n. 9 del 7.06.2017 il Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante misure di contrasto alla PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati" che è stati integrato con successivo provvedimento n.13 del 17.07.2018.
I cacciatori interessati ad esercitare la caccia al cinghiale in deroga nella zona infetta per il selvatico hanno trasmesso richiesta al Servizio Veterinario della A.S.S.L. competente per territorio, che ha istruito le pratiche su base documentale e sulla verifica in campo dei siti di raccolta e stoccaggio del cacciato. Al termine dell’istruttoria ciascun Dipartimento di Prevenzione interessato ha trasmesso l'elenco dei soggetti richiedenti la deroga corredato del parere sanitario (positivo o negativo) e del parere del C.F.V.A. al rappresentante dell’ATS nell’UdP, che ha provveduto ad emanare, prima dell'inizio della stagione venatoria, un’autorizzazione unica per ogni ambito territoriale di competenza dei servizi veterinari. La norma regionale prevedeva, infatti, che ciascuna compagnia di caccia avesse a disposizione un locale presso il quale raccogliere i cinghiali abbattuti per essere eviscerati, sezionati e stoccati in attesa degli esiti degli esami di laboratorio e che le parti di carcassa e visceri venissero distrutti presso tali luoghi mediante infossamento in loco o smaltimento attraverso ditta autorizzata e comunque trattate.
Nella stagione venatoria 2017-2018 sono state ricevute ed istruite in totale 693 pratiche per la caccia in deroga. Questo ha permesso di autorizzare su base regionale 45 compagnie con sedi in 14 Comuni del territorio dell'ASSL di Cagliari, n. 8 nel territorio dell'ASSL di Oristano con interessamento del Comune di Laconi, n.130 con sedi in 21 Comuni del territorio dell'ASSL di Lanusei, n. 274 con sedi in 44 Comuni del territorio dell'ASSL di Nuoro, n. 152 in 37 Comuni del territorio dell'ASSL di Sassari e 84 nel territorio dell'ASSL di Olbia con interessamento di 10 Comuni.
Per quanto riguarda la sorveglianza attiva della malattia nella stagione venatoria 2017-2018 sono stati conferiti, dalle compagnie di caccia, operanti su tutto il territorio regionale, campioni sanitari da 11.353 cinghiali di cui 4.896 dai cinghiali cacciati all'interno della zona infetta per i selvatico. N.174 sono state le sieropositività riscontrate e 22 i casi di cinghiali virus-positivi. Innumerevoli sono stati anche gli interventi eseguiti dalle autorità sanitarie nei siti di stoccaggio delle compagnie di caccia che hanno permesso di concentrare le attività direttamente nelle zone ad alto rischio sulla base dei dati della scorsa stagione venatoria al fine di rilevare il più precocemente possibile l'eventuale presenza del virus.



Torna su