Oneri Informativi per Cittadini e Imprese
Scadenzario nuovi obblighi amministrativi
Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale 1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.
(comma introdotto dall'art. 29, comma 3, legge n. 98 del 2013)
In questa sezione viene pubblicato lo scadenzario riepilogativo dei nuovi obblighi amministrativi introdotti dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici nazionali e dalle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
- per i cittadini
- per le imprese
Secondo le indicazioni dell'art. 12, c. 1 bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il responsabile della trasparenza delle pubbliche amministrazioni pubblica sul proprio sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti.
Per quanto riguarda le modalità di pubblicazione dello scadenzario, il DPCM 8 novembre 2013, dispone che, entro il 19 gennaio, su ogni sito internet istituzionale delle Pa, nella sezione "Amministrazione Trasparente", debba essere creata un'area denominata "Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi", dentro la sezione "Oneri informativi per cittadini e imprese".
Il ticket è il contributo che il cittadino fornisce alla spesa sanitaria pagando una quota specifica per alcune prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, ovvero le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, il ticket appunto.
Per avere diritto all’esenzione dal ticket, occorrono determinati requisiti
AVVISO PER GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (O.S.A.)
Tariffe riscosse per i controlli sanitari ufficiali effettuati negli stabilimenti nazionali ai sensi del Regolamento (CE) 882/04
PAGAMENTO ENTRO GENNAIO DI OGNI ANNO
DELLA TARIFFA PREVISTA ALLA SEZIONE 6 ALLEGATO A DEL
D.lgs 194 del 19/11/2008 e S.M.I.
1 - CHI DEVE EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLE TARIFFE ANNUE
Il D. Lgs. 19/11/2008 n° 194 e s.m.i. dispone che debbano pagare la tariffa annua forfetaria gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) soggetti a controllo ufficiale da parte delle autorità competenti che svolgono, con prevalente attività all'ingrosso, almeno una delle tipologie di attività indicate nella sezione 6 dell’allegato A del decreto.
Per attività prevalente all’ingrosso si intende una produzione e/o commercializzazione all’ingrosso superiore al 50% del fatturato annuo.
2 - CHI NON DEVE EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLE TARIFFE ANNUE
Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto, e pertanto non sono obbligati al pagamento della tariffa annua:
Gli Operatori del Settore Alimentare soggetti a controlli sanitari ufficiali ai sensi del Reg. (CE) 882/04 che svolgono attività non ricomprese nelle tipologie di stabilimenti di cui alla sezione 6 dell’allegato A del decreto
Le imprese alimentari con produzione e/o commercializzazione al dettaglio, ovvero destinata direttamente al consumatore finale, superiore al 50% del fatturato annuo
Gli imprenditori agricoli per l’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile qualora, per le attività di cui all'allegato A sezione 6, non superino i quantitativi indicati per la fascia produttiva annua A e B (art. 1 comma 3-bis D.Lgs. 194/08)
Aggiornamento al 09 marzo 2018